Descrizione
Il D.LGS. n. 66/17, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’ ridefinisce molte delle procedure previste per gli alunni con disabilità, riformando non pochi aspetti della L. n. 104/92. Il decreto è entrato in vigore il 31 maggio, anche se i cambiamenti previsti dal decreto n. 66 saranno di fatto introdotti solo a partire dal primo gennaio 2019. L’unica eccezione riguarda i gruppi di lavoro regionali e di istituto che sono partiti dal 1° settembre 2017.
Il decreto, dopo le disposizioni iniziali, definisce, nel Capo II le prestazioni previste per l’inclusione scolastica.
- ARTICOLO 3 – Riguarda l’assegnazione alle scuole dei collaboratori scolastici. Si prevede, infatti, che svolgano i compiti di assistenza previsti dal profilo professionale. Pertanto, nell’assegnazione delle risorse, si dovrà tener conto del genere degli alunni. Un altro aspetto interessante riguarda l’individuazione di criteri per la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e comunicazione, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi. Resta compito degli enti locali provvedere alla dotazione di assistenti all’autonomia e comunicazione, ai servizi per il trasporto, all’accessibilità delle scuole.
- ARTICOLO 4 – L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è chiamato a definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base di diversi criteri: livello di inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole, realizzazione di percorsi per la personalizzazione e individualizzazione, coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione, realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale, utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento, grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, di strutture e spazi.
Il Capo III riguarda le procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica.
- ARTICOLO 5 – La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata all’INPS. Vengono introdotti dei cambiamenti nelle commissioni mediche e nella documentazione da stilare: un Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), sostituirà integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Tale documento sarà prodotto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94. Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.
Il Capo IV riguarda la Progettazione e l’organizzazione scolastica per l’inclusione.
- ARTICOLO 6 – Il Progetto individuale, di cui alla L. n. 328/00 è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Le prestazioni, i servizi e le misure previste sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
- ARTICOLO 7 – Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare, tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi. Dev’essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni
- ARTICOLO 8 – Ogni istituzione scolastica predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse.
- ARTICOLO 9 – Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT), supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio. Per ogni ambito territoriale è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e coordinamento il GIT è integrato da associazioni, ASL ed enti locali. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), composto da docenti, eventualmente personale ATA e specialisti ASL. Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti nell’attuazione dei PEI.
- ARTICOLO 10 – Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno. Il GIT, sulla base del Piano per l’inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei PEI, dei Progetti individuali, sentiti i dirigenti, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR, che infine, assegna le risorse.
Il Capo V è dedicato alla Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, anche se non indica entro quanto tempo saranno modificati i piani di studio e le modalità per l’acquisizione dei 60 cfu.