Descrizione

Il D.LGS. n. 66/17, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’ ridefinisce molte delle procedure previste per gli alunni con disabilità, riformando non pochi aspetti della L. n. 104/92. Il decreto è entrato in vigore il 31 maggio, anche se i cambiamenti previsti dal decreto n. 66 saranno di fatto introdotti solo a partire dal primo gennaio 2019. L’unica eccezione riguarda i gruppi di lavoro regionali e di istituto che sono partiti dal 1° settembre 2017.

Il decreto, dopo le disposizioni iniziali, definisce, nel Capo II le prestazioni previste per l’inclusione scolastica.

  • ARTICOLO 3 – Riguarda l’assegnazione alle scuole dei collaboratori scolastici. Si prevede, infatti, che svolgano i compiti di assistenza previsti dal profilo professionale. Pertanto, nell’assegnazione delle risorse, si dovrà tener conto del genere degli alunni. Un altro aspetto interessante riguarda l’individuazione di criteri per la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e comunicazione, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi. Resta compito degli enti locali provvedere alla dotazione di assistenti all’autonomia e comunicazione, ai servizi per il trasporto, all’accessibilità delle scuole.
  • ARTICOLO 4 – L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è chiamato a definire gli indicatori  per  la  valutazione   della   qualità   dell’inclusione scolastica sulla base di diversi criteri: livello di inclusività del  Piano triennale  dell’offerta formativa delle scuole, realizzazione di percorsi per la personalizzazione e individualizzazione, coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione  dei processi di inclusione, realizzazione di iniziative  finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale, utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento, grado  di  accessibilità  e  di  fruibilità  delle  risorse, delle attrezzature, di strutture e spazi.

Il Capo III riguarda le procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica.

  • ARTICOLO 5 – La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata  all’INPS. Vengono introdotti dei cambiamenti nelle commissioni mediche e nella documentazione da stilare: un Profilo di Funzionamento, redatto  secondo  i  criteri  del modello bio-psico-sociale  della Classificazione Internazionale  del Funzionamento,  della  Disabilità  e  della  Salute  (ICF), sostituirà integralmente la  Diagnosi Funzionale e il  Profilo  Dinamico Funzionale. Tale documento sarà prodotto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94. Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le competenze  professionali  e  la  tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori e con  la  partecipazione  di  un rappresentante    dell’amministrazione scolastica, è aggiornato al passaggio di  ogni  grado  di  istruzione e in presenza  di  nuove  e sopravvenute condizioni.

Il Capo IV riguarda la Progettazione e l’organizzazione scolastica per l’inclusione.

  • ARTICOLO 6 – Il Progetto individuale, di cui alla L. n. 328/00 è redatto dal competente Ente  locale sulla base del Profilo  di  Funzionamento,  su  richiesta  e  con  la collaborazione dei genitori. Le prestazioni, i servizi e  le  misure  previste sono definite anche in collaborazione con le  istituzioni scolastiche.
  • ARTICOLO 7 – Il PEI è elaborato  e  approvato  dai  docenti  contitolari  o  dal consiglio di  classe,  con  la  partecipazione  dei  genitori  o  dei soggetti  che  ne  esercitano  la   responsabilità,   delle   figure professionali   specifiche   interne   ed   esterne   all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità  nonché con  il  supporto  dell’unità di  valutazione multidisciplinare, tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi. Dev’essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni
  • ARTICOLO 8 – Ogni istituzione scolastica predispone il  Piano  per l’inclusione che definisce le  modalità  per  l’utilizzo  coordinato delle   risorse.
  • ARTICOLO 9 – Presso  ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo  di  lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT), supporto alle  reti  di  scuole  per  la  progettazione  e  la realizzazione dei Piani di formazione in servizio. Per ogni ambito territoriale è istituito il Gruppo per l’inclusione  territoriale  (GIT), composto  da  un dirigente  tecnico  o  scolastico  che  lo  presiede,  tre  dirigenti scolastici  dell’ambito  territoriale,  due  docenti  per  la  scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e  uno  per  il  secondo ciclo di istruzione. Il  GIT  riceve  dai  dirigenti  scolastici  le   proposte   di quantificazione delle risorse di sostegno didattico,  le  verifica  e formula la relativa proposta all’USR. Per lo svolgimento  di  ulteriori  compiti  di  consultazione e coordinamento il GIT è integrato da associazioni, ASL ed enti locali. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro  per  l’inclusione  (GLI), composto da docenti, eventualmente personale ATA e specialisti ASL. Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano  per l’inclusione nonché i docenti nell’attuazione dei PEI.
  • ARTICOLO 10 – Il dirigente scolastico, sentito  il  GLI  e  sulla  base  dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno. Il GIT, sulla  base  del  Piano per l’inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei  PEI, dei Progetti individuali, sentiti i dirigenti, verifica  la  quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna  scuola  e formula una proposta all’USR, che infine, assegna le risorse.

Il Capo V è dedicato alla Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, anche se  non indica entro quanto tempo saranno modificati i piani di studio e le modalità per l’acquisizione dei 60 cfu.

 

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